Regio decreto 04.05.1925, n. 653
Titolo II - Esami
CAPO III - Delle sedi di esami .
Tutte le prove di uno stesso esame, comprese quelle per la eventuale riparazione, debbono essere sostenute nella medesima sede.
Per circostanze di eccezionale gravità è consentito il trasferimento ad altra sede determinata, purché il preside o, per l'esame di maturità e di abilitazione, il presidente della Commissione della sede di provenienza rilasci apposito nulla osta con la dichiarazione che i motivi addotti sono attendibili.
I documenti relativi al candidato trasferito sono trasmessi d'ufficio al preside della nuova sede e, in luogo di essi, è conservata la domanda legale di trasferimento.
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