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Regio decreto 04.05.1925, n. 653

Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione.

Titolo II - Esami

CAPO III - Delle sedi di esami .

Art. 60.

Tutte le prove di uno stesso esame, comprese quelle per la eventuale riparazione, debbono essere sostenute nella medesima sede.

Per circostanze di eccezionale gravità è consentito il trasferimento ad altra sede determinata, purché il preside o, per l'esame di maturità e di abilitazione, il presidente della Commissione della sede di provenienza rilasci apposito nulla osta con la dichiarazione che i motivi addotti sono attendibili.

I documenti relativi al candidato trasferito sono trasmessi d'ufficio al preside della nuova sede e, in luogo di essi, è conservata la domanda legale di trasferimento.

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