Regio decreto 04.05.1925, n. 653
Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione.
Titolo II - Esami
CAPO III - Delle sedi di esami .
Gl'istituti pareggiati sono sedi di esami di licenza soltanto per i propri alunni.
È in facoltà del Provveditore mandare negli istituti pareggiati un commissario per gli esami, scelto tra i professori del ruolo A.
Il commissario vigila sulla regolarità delle inscrizioni e sullo svolgimento degli esami, e al termine della sessione trasmette al Ministero una relazione sull'andamento dell'istituto.
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