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Regio decreto 04.05.1925, n. 653

Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione.

Titolo II - Esami

CAPO III - Delle sedi di esami .

Art. 61.

Gl'istituti pareggiati sono sedi di esami di licenza soltanto per i propri alunni.

È in facoltà del Provveditore mandare negli istituti pareggiati un commissario per gli esami, scelto tra i professori del ruolo A.

Il commissario vigila sulla regolarità delle inscrizioni e sullo svolgimento degli esami, e al termine della sessione trasmette al Ministero una relazione sull'andamento dell'istituto.

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