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Regio decreto 04.05.1925, n. 653

Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione.

Titolo II - Esami

CAPO IV - Delle Commissioni esaminatrici.

Art. 62.

Le Commissioni per l'esame di ammissione alla 1ª classe d'istituti medi di primo grado sono nominate dal Provveditore, su designazione del preside, e sono composte di professori delle prime due classi dell'istituto e di un maestro elementare scelto in un elenco compilato dal Regio ispettore scolastico per ogni circoscrizione.

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