Regio decreto 04.05.1925, n. 653
Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione.
Titolo II - Esami
CAPO IV - Delle Commissioni esaminatrici.
Le Commissioni per l'esame di ammissione alla 1ª classe d'istituti medi di primo grado sono nominate dal Provveditore, su designazione del preside, e sono composte di professori delle prime due classi dell'istituto e di un maestro elementare scelto in un elenco compilato dal Regio ispettore scolastico per ogni circoscrizione.
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