Regio decreto 04.05.1925, n. 653
Titolo II - Esami
CAPO IV - Delle Commissioni esaminatrici.
Le Commissioni per gli altri esami di ammissione sono nominate dal Provveditore e sono composte:
a) di professori del corso cui dà accesso l'esame;
b) di un professore di materie letterarie del corso inferiore;
c) di professori dei corso inferiore per le materie che siano comprese nel programma di esame, ma il cui studio non prosegua nel corso superiore.
Rispetto alla 4ª ginnasiale è considerato come corso inferiore il ginnasio inferiore, e rispetto al liceo il ginnasio superiore.
Rispetto al liceo scientifico è considerato corso inferiore il corso inferiore dell'istituto tecnico o il ginnasio superiore.
Rispetto al liceo femminile è considerato come corso inferiore il corso inferiore dell'istituto magistrale.
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