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Regio decreto 04.05.1925, n. 653

Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione.

Titolo II - Esami

CAPO IV - Delle Commissioni esaminatrici.

Art. 63.

Le Commissioni per gli altri esami di ammissione sono nominate dal Provveditore e sono composte:

a) di professori del corso cui dà accesso l'esame;

b) di un professore di materie letterarie del corso inferiore;

c) di professori dei corso inferiore per le materie che siano comprese nel programma di esame, ma il cui studio non prosegua nel corso superiore.

Rispetto alla 4ª ginnasiale è considerato come corso inferiore il ginnasio inferiore, e rispetto al liceo il ginnasio superiore.

Rispetto al liceo scientifico è considerato corso inferiore il corso inferiore dell'istituto tecnico o il ginnasio superiore.

Rispetto al liceo femminile è considerato come corso inferiore il corso inferiore dell'istituto magistrale.

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