Regio decreto 04.05.1925, n. 653
Titolo II - Esami
CAPO IV - Delle Commissioni esaminatrici.
Nelle Commissioni debbono essere rappresentate tutte le materie comprese nel programma di esame; il numero dei componenti dev'essere proporzionato all'importanza dell'istituto e al numero presumibile dei candidati e non può mai essere inferiore a tre compreso il presidente, che sarà il preside o un professore da lui delegato.
Alla sostituzione dei commissari che per qualsiasi ragione vengano a mancare provvede il preside o Provveditore rispettivamente competente.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.