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Regio decreto 04.05.1925, n. 653

Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione.

Titolo II - Esami

CAPO IV - Delle Commissioni esaminatrici.

Art. 66.

Nelle Commissioni debbono essere rappresentate tutte le materie comprese nel programma di esame; il numero dei componenti dev'essere proporzionato all'importanza dell'istituto e al numero presumibile dei candidati e non può mai essere inferiore a tre compreso il presidente, che sarà il preside o un professore da lui delegato.

Alla sostituzione dei commissari che per qualsiasi ragione vengano a mancare provvede il preside o Provveditore rispettivamente competente.

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