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Regio decreto 04.05.1925, n. 653

Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione.

Titolo II - Esami

CAPO IV - Delle Commissioni esaminatrici.

Art. 67.

La commissione per gli esami di abilitazione magistrale è nominata dal Ministro ed è composta:

a) di un professore della facoltà di lettere e filosofia o di istituto superiore di magistero, che presiede la commissione;

b) di un preside di istituto magistrale; c) di tre professori di istituto magistrale, scelti negli elenchi trasmessi dai regi provveditori agli studi entro il 15 aprile.

Il preside e i professori di cui alle lettere b) e c) debbono essere estranei agli istituti, i cui alunni saranno giudicati dalla commissione.

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