Regio decreto 04.05.1925, n. 653
Titolo II - Esami
CAPO IV - Delle Commissioni esaminatrici.
La commissione per gli esami di abilitazione magistrale è nominata dal Ministro ed è composta:
a) di un professore della facoltà di lettere e filosofia o di istituto superiore di magistero, che presiede la commissione;
b) di un preside di istituto magistrale; c) di tre professori di istituto magistrale, scelti negli elenchi trasmessi dai regi provveditori agli studi entro il 15 aprile.
Il preside e i professori di cui alle lettere b) e c) debbono essere estranei agli istituti, i cui alunni saranno giudicati dalla commissione.
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