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Regio decreto 04.05.1925, n. 653

Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione.

Titolo II - Esami

CAPO IV - Delle Commissioni esaminatrici.

Art. 68.

La commissione per gli esami di abilitazione tecnica è nominata dal Ministro ed è composta:

a) di un preside di istituto d'istruzione media di 2° grado, che presiede la commissione;

b) di tre professori di istituto tecnico, scelti dagli elenchi trasmessi dai regi provveditori entro il 15 aprile;

c) di un agrimensore o di un ragioniere rispettivamente per la sezione di agrimensura o di commercio e ragioneria.

Il preside e i professori di cui alle lettere a) e b) debbono essere estranei agli istituti, i cui alunni saranno giudicati dalla commissione .

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