Regio decreto 04.05.1925, n. 653
Titolo II - Esami
CAPO IV - Delle Commissioni esaminatrici.
La commissione per gli esami di abilitazione tecnica è nominata dal Ministro ed è composta:
a) di un preside di istituto d'istruzione media di 2° grado, che presiede la commissione;
b) di tre professori di istituto tecnico, scelti dagli elenchi trasmessi dai regi provveditori entro il 15 aprile;
c) di un agrimensore o di un ragioniere rispettivamente per la sezione di agrimensura o di commercio e ragioneria.
Il preside e i professori di cui alle lettere a) e b) debbono essere estranei agli istituti, i cui alunni saranno giudicati dalla commissione .
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