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Regio decreto 04.05.1925, n. 653

Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione.

Titolo II - Esami

CAPO IV - Delle Commissioni esaminatrici.

Art. 69.

Le commissioni per gli esami di maturità sono nominate dal Ministro e composte:

a) di un professore di università o di istituto superiore, che presiede la commissione;

b) di un preside di liceo classico o scientifico;

c) di due professori di istituto d'istruzione media di 2° grado, scelti negli elenchi trasmessi dai regi provveditori, entro il 15 aprile;

d) di un insegnante di istituto privato o, in mancanza di questo, di persona estranea all'insegnamento.

Il preside e i professori di cui alle lettere b) e c) debbono essere estranei agli istituti, i cui alunni saranno giudicati dalla commissione

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