Regio decreto 04.05.1925, n. 653
Titolo II - Esami
CAPO IV - Delle Commissioni esaminatrici.
Le commissioni per gli esami di maturità sono nominate dal Ministro e composte:
a) di un professore di università o di istituto superiore, che presiede la commissione;
b) di un preside di liceo classico o scientifico;
c) di due professori di istituto d'istruzione media di 2° grado, scelti negli elenchi trasmessi dai regi provveditori, entro il 15 aprile;
d) di un insegnante di istituto privato o, in mancanza di questo, di persona estranea all'insegnamento.
Il preside e i professori di cui alle lettere b) e c) debbono essere estranei agli istituti, i cui alunni saranno giudicati dalla commissione
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