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Regio decreto 04.05.1925, n. 653

Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione.

Titolo II - Esami

CAPO IV - Delle Commissioni esaminatrici.

Art. 71.

Al preside chiamato a far parte di una Commissione di esame, spetta la vice-presidenza.

Nelle Commissioni di esame di cui all'art. 68 la vice-presidenza spetta al professore più anziano.

Il vice-presidente sostituisce il presidente in tutto e per tutti gli effetti.

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