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Regio decreto 04.05.1925, n. 653

Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione.

Titolo II - Esami

CAPO IV - Delle Commissioni esaminatrici.

Art. 72.

Per le sole prove orali, grafiche o pratiche, rispettivamente, sono aggregati: alla commissione di abilitazione tecnica per la sezione di commercio e ragioneria, un commissario per le scienze; a quella di abilitazione magistrale un commissario per la musica ed uno per il disegno; a quella di maturità classica uno per la storia dell'arte; a quella di maturità scientifica uno per il disegno.

Ove la commissione non possa altrimenti funzionare, il presidente ha facoltà di nominare un altro commissario aggregato, previa esplicita autorizzazione da parte del Ministero.

I commissari aggregati esprimono il proprio giudizio, ma non hanno diritto a voto .

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