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Regio decreto 04.05.1925, n. 653

Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione.

Titolo II - Esami

CAPO IV - Delle Commissioni esaminatrici.

Art. 73.

Le commissioni per gli esami di ammissione, idoneità, promozione e licenza si suddividono in sottocommissioni, presiedute dal presidente o da un suo delegato. Ciascuna sottocommissione è costituita di almeno tre componenti, compreso colui che la presiede.

Le commissioni per gli esami di maturità e di abilitazione, invece, funzionano sempre in via plenaria .

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