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Regio decreto 04.05.1925, n. 653

Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione.

Titolo II - Esami

CAPO IV - Delle Commissioni esaminatrici.

Art. 74.

Ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità e abilitazione è corrisposto un compenso giornaliero di L. 25 dal giorno precedente l'inizio degli esami a quello seguente la chiusura della sessione, oltre l'indennità di missione e il rimborso delle spese di viaggio.

Al commissario aggregato di cui all'art 72 spetta lo stesso trattamento stabilito per gli altri commissari limitatamente al periodo per il quale avrà prestato l'opera sua computandosi a tale effetto il giorno precedente e quello seguente alla sua partecipazione ai lavori della Commissione.

Agli estranei è fatto, per ciò che riguarda l'indennità di missione e il rimborso delle spese di viaggio, un trattamento eguale a quello previsto per i funzionari del grado 8° di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Analogamente al disposto del comma primo ai maestri elementari chiamati a far parte delle Commissioni di cui all'art. 62 è dato un compenso giornaliero di L. 15.

Ai pagamento delle indennità e dei compensi, di cui nel presente articolo e in quello seguente, si provvede con fondi messi a disposizione del Provveditore agli studi o di un preside di istituto di secondo grado.

Un segretario di istituto di istruzione media è posto a disposizione della presidenza della Commissione per tutta la durata dei lavori e gli saranno corrisposti premi di operosità se sia costretto a dare prestazioni oltre l'orario d'ufficio .

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