Regio decreto 04.05.1925, n. 653
Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione.
Titolo II - Esami
CAPO IV - Delle Commissioni esaminatrici.
Il Commissario che abbia privatamente istruito un candidato deve dichiararlo, ed astenersi dalla proposta e dalla scelta del tema, dalla discussione e dal voto riguardanti il candidato stesso.
Negli esami di maturità i professori di istituto Regio o pareggiato debbono astenersi dalla discussione e dal voto riguardanti i propri alunni.
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