Regio decreto 04.05.1925, n. 653
Titolo II - Esami
CAPO V - Delle operazioni di esame.
Lo scrutinio dell'ultimo periodo delle lezioni ha valore di scrutinio finale. Nell'assegnazione dei voti, si tiene conto dei risultati degli scrutini precedenti, i quali, però, non possono avere valore decisivo.
Quando, per una o più materie, si giudichi di non poter assegnare voto a causa di assenze, sebbene giustificate, della relativa deliberazione si fa cenno motivato nel verbale, e il consiglio di classe decide, caso per caso, circa l'ammissibilità alla sessione di primo esame indipendentemente dal disposto dell'art. 38, ultimo comma .
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