Regio decreto 04.05.1925, n. 653
Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione.
Titolo II - Esami
CAPO V - Delle operazioni di esame.
Il diario delle prove orali è stabilito dalla commissione.
Per le prove orali degli esami di maturità e di abilitazione debbono farsi due appelli consecutivi nell'ordine stabilito dal presidente.
Le sedute per lo svolgimento delle prove orali si tengono tutti i giorni, con la sola interruzione dei pomeriggi festivi.
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