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Regio decreto 04.05.1925, n. 653

Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione.

Titolo II - Esami

CAPO V - Delle operazioni di esame.

Art. 83.

Il diario delle prove orali è stabilito dalla commissione.

Per le prove orali degli esami di maturità e di abilitazione debbono farsi due appelli consecutivi nell'ordine stabilito dal presidente.

Le sedute per lo svolgimento delle prove orali si tengono tutti i giorni, con la sola interruzione dei pomeriggi festivi.

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