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Regio decreto 04.05.1925, n. 653

Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione.

Titolo II - Esami

CAPO V - Delle operazioni di esame.

Art. 84.

Sono consentite prove suppletive orali, grafiche o pratiche in caso di assenza per gravissimi motivi che debbono essere immediatamente comunicati al presidente al quale ne spetta la valutazione, e purché le prove suppletive possano aver luogo prima della chiusura della sessione.

Nella seconda sessione di esami di promozione, idoneità, ammissione e licenza il presidente può anche consentire prove suppletive scritte, e il termine può essere esteso a tutto il mese di ottobre.

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