Regio decreto 04.05.1925, n. 653
Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione.
Titolo II - Esami
CAPO V - Delle operazioni di esame.
L'assistenza durante le prove scritte è fatta da almeno un commissario per aula .
I candidati non debbono comunicare fra loro né servirsi di appunti o di libri eccettuati i dizionari, codici e prontuari consentiti dalla Commissione.
E' vietato dare spiegazioni sul tema assegnato, il cui originale rimarrà a disposizione dei candidati che volessero consultarlo.
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