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Regio decreto 04.05.1925, n. 653

Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione.

Titolo II - Esami

CAPO V - Delle operazioni di esame.

Art. 87.

L'assistenza durante le prove scritte è fatta da almeno un commissario per aula .

I candidati non debbono comunicare fra loro né servirsi di appunti o di libri eccettuati i dizionari, codici e prontuari consentiti dalla Commissione.

E' vietato dare spiegazioni sul tema assegnato, il cui originale rimarrà a disposizione dei candidati che volessero consultarlo.

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