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Regio decreto 04.05.1925, n. 653

Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione.

Titolo II - Esami

CAPO V - Delle operazioni di esame.

Art.89.

Le prove orali si fanno a mezzo di interrogazioni o conversazioni su due o più punti del programma e secondo le norme del R. decreto 14 ottobre 1923, n. 2345 , modificato con Regi decreti 23 maggio 1924, n. 858, e 16 ottobre 1924, n. 1923.E' vietato il sorteggio delle tesi.

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