Regio decreto 04.05.1925, n. 653
Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione.
Titolo II - Esami
CAPO V - Delle operazioni di esame.
Ciascun candidato deve sostenere tutte le prove orali del gruppo letterario e di quello scientifico rispettivamente in una stessa seduta.
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