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Regio decreto 04.05.1925, n. 653

Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione.

Titolo II - Esami

CAPO V - Delle operazioni di esame.

Art. 91.

Dopo la revisione di ciascuna prova scritta o dopo lo svolgimento di ciascuno dei due gruppi di prove orali di cui all'articolo precedente, viene espresso per iscritto un giudizio brevemente motivato sul valore delle singole prove.

In caso di dissenso, le ragioni di questo sono registrate a verbale.

Nel giudicare le prove scritte, anche se di materie scientifiche, si terrà conto della correttezza dell'elaborato .

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