Regio decreto 04.05.1925, n. 653
Titolo II - Esami
CAPO V - Delle operazioni di esame.
Negli esami che non siano di maturità o di abilitazione, dopo ciascuna seduta di prove orali per i due gruppi di cui all'art. 90 la sottocommissione si aduna per l'assegnazione del voto che deve essere unico per ogni materia di cui alla tabella A: esso è deliberato a maggioranza su proposta del presidente e si desume dai giudizi espressi, a norma dell'articolo precedente, sulle singole prove scritte e orali, tenendo conto del complesso delle prove di ciascun gruppo e delle notizie risultanti dalla pagella scolastica o, in quanto valgano allo scopo, dai documenti di cui agli artt. 34 e 35; in caso di parità, prevale il voto del presidente. Al termine della sessione, si riunisce la commissione plenaria per risolvere i casi lasciati sospesi o per ratificare i voti assegnati dalle sottocommissioni; i voti così ratificati sono definitivi e inappellabiti, ma sindacabili dal Ministero agli effetti disciplinari .
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