Regio decreto 04.05.1925, n. 653
Titolo II - Esami
CAPO V - Delle operazioni di esame.
Al termine della sessione estiva degli esami di maturità e di abilitazione, la commissione, a maggioranza di quattro su cinque votanti, in base ai giudizi espressi decide preliminarmente se il candidato sia da dichiararsi maturo o abilitato o se possa essere ammesso alla sessione di riparazione per ripetere le prove su non più di due materie o gruppi di materie di cui alla tabella A. Nel primo caso, la commissione assegna, secondo le norme dell'art. 92, i singoli voti che non potranno essere per nessuna materia inferiori a sei decimi; nel secondo caso, indica su quali materie debba cadere l'esame di riparazione; nel caso di esclusione dalla riparazione, dichiara che il candidato è definitivamente riprovato. Al termine della sessione autunnale degli esami stessi, la commissione prende in esame i giudizi pronunciati nella sessione estiva e quelli pronunciati sulle prove di riparazione, decidendo, a maggioranza di quattro su cinque votanti, se il candidato sia da dichiararsi maturo o abilitato. Qualora tale decisione sia favorevole, vengono assegnati, secondo le norme dell'art. 92, i singoli voti che non potranno essere inferiori a sei decimi; nel caso di riprovazione definitiva, non si procede all'assegnazione dei voti .
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