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Regio decreto 04.05.1925, n. 653

Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione.

Titolo II - Esami

CAPO V - Delle operazioni di esame.

Art. 94.

L'esito degli esami è pubblicato mediante affissione nell'albo dell'istituto. Le Commissioni di nomina ministeriale dopo la chiusura della sessione di riparazione presentano una relazione generale al Ministro, nella quale dànno conto dello stato degli studi e della preparazione dei candidati.

Le relazioni che presentino particolare interesse o che sembrino comunque notevoli possono essere pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero.

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