Regio decreto 04.05.1925, n. 653
Titolo II - Esami
CAPO VI - Dell'annullamento di esami.
Spetta al preside annullare singole prove di esami d'ammissione, promozione, idoneità e licenza per irregolarità nella inscrizione o dichiararne la nullità per risoluzione negativa della ammissione condizionata di cui all'art. 131 o per contravvenzione al divieto fatto ai professori di giudicare candidati da essi privativamente istruiti.
Tale facoltà spetta, invece, al Ministero, quando si tratti di esami di maturità o abilitazione.
L'annullamento di singole prove di qualsiasi esame, per frode o per infrazione disciplinare, è pronunciato, durante la sessione, dalla Commissione esaminatrice; dopo la chiusura della sessione, dal preside o, qualora si tratti di esami di maturità o abilitazione, dal Ministero.
Contro i provvedimenti di cui nei commi precedenti è ammesso il ricorso entro dieci giorni al Provveditore agli studi.
L'annullamento di esami, nei casi in cui tale provvedimento è di competenza del preside o della Commissione esaminatrice, può anche essere pronunciato definitivamente dal Provveditore.
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