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Regio decreto 04.05.1925, n. 653

Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione.

Titolo II - Esami

CAPO VI - Dell'annullamento di esami.

Art. 96.

Il Ministero, di sua iniziativa o su proposta delle autorità scolastiche locali, alle quali incombe l'obbligo di denunziare ogni irregolarità di cui siano venute a conoscenza, può procedere all'annullamento collettivo di esami o prove di esame presso un dato istituto e può disporne la rinnovazione.

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