Regio decreto 04.05.1925, n. 653
Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione.
Titolo II - Esami
CAPO VI - Dell'annullamento di esami.
Il Ministero, di sua iniziativa o su proposta delle autorità scolastiche locali, alle quali incombe l'obbligo di denunziare ogni irregolarità di cui siano venute a conoscenza, può procedere all'annullamento collettivo di esami o prove di esame presso un dato istituto e può disporne la rinnovazione.
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