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Regio decreto 04.05.1925, n. 653

Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione.

Titolo II - Esami

CAPO VII - Dei diplomi e documenti scolastici.

Art. 98.

I diplomi di maturità e di abilitazione sono rilasciati dal presidente della Commissione, previa apposizione della prescritta marca da bollo.

I moduli relativi sono forniti dal Ministero nel numero presumibilmente occorrente, e il presidente dovrà, non oltre il 30 novembre, restituire quelli non adoperati o rimasti inservibili per errori di scritturazione o per altra causa.

Un elenco dei diplomati sarà inviato al Ministero dopo la chiusura di ciascuna sessione, unitamente ai registri degli esami.

I diplomi non ritirati entro il 30 novembre saranno conservati dal preside cui fu presentata la domanda di ammissione all'esame.

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