Regio decreto 04.05.1925, n. 653
Titolo II - Esami
CAPO VII - Dei diplomi e documenti scolastici.
I diplomi di maturità e di abilitazione sono rilasciati dal presidente della Commissione, previa apposizione della prescritta marca da bollo.
I moduli relativi sono forniti dal Ministero nel numero presumibilmente occorrente, e il presidente dovrà, non oltre il 30 novembre, restituire quelli non adoperati o rimasti inservibili per errori di scritturazione o per altra causa.
Un elenco dei diplomati sarà inviato al Ministero dopo la chiusura di ciascuna sessione, unitamente ai registri degli esami.
I diplomi non ritirati entro il 30 novembre saranno conservati dal preside cui fu presentata la domanda di ammissione all'esame.
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