Regio decreto 04.05.1925, n. 653
Titolo II - Esami
CAPO VII - Dei diplomi e documenti scolastici.
Possono essere rilasciati certificati di licenza, abilitazione e maturità, ma non possono essere rilasciati duplicati dei relativi diplomi.
In caso di smarrimento, e purché l'interessato o, se questi è minore, il padre o chi ne fa le veci, ne faccia domanda dichiarando, su carta legale, sotto la sua personale responsabilità, lo avvenuto smarrimento, i diplomi di abilitazione o maturità sono sostituiti da un certificato rilasciato, su carta legale, dal provveditore agli studi.
Con le stesse modalità sono rilasciati dal preside i certificati sostitutivi di diplomi di licenza. I certificati indicati nel comma precedente dovranno contenere esplicita menzione del loro valore sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale smarrito, ai sensi della presente legge .
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