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Regio decreto 04.05.1925, n. 653

Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione.

Titolo II - Esami

CAPO VII - Dei diplomi e documenti scolastici.

Art. 99.

Possono essere rilasciati certificati di licenza, abilitazione e maturità, ma non possono essere rilasciati duplicati dei relativi diplomi.

In caso di smarrimento, e purché l'interessato o, se questi è minore, il padre o chi ne fa le veci, ne faccia domanda dichiarando, su carta legale, sotto la sua personale responsabilità, lo avvenuto smarrimento, i diplomi di abilitazione o maturità sono sostituiti da un certificato rilasciato, su carta legale, dal provveditore agli studi.

Con le stesse modalità sono rilasciati dal preside i certificati sostitutivi di diplomi di licenza. I certificati indicati nel comma precedente dovranno contenere esplicita menzione del loro valore sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale smarrito, ai sensi della presente legge .

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