Regio decreto 04.05.1925, n. 653
Titolo II - Esami
CAPO VIII - Disposizione speciale per i mutilati e invalidi.
I mutilati o invalidi di guerra e coloro che dalla nascita o per causa sopravvenuta non abbiano la piena capacità funzionale degli organi per sostenere tutte le prove di esame, possono, in seguito a deliberazione motivata della Commissione esaminatrice, ottenere la dispensa totale o parziale dalle singole prove con l'obbligo di sottoporsi, ove sia possibile, ad esperimenti che dalla Commissione siano ritenuti equipollenti, e che consisteranno, secondo i casi, per le prove scritte o grafiche, in colloqui, o in trascrizioni di traduzione o in esecuzioni sulla lavagna per mano di uno degli esaminatori, per le prove orali, in risposte per iscritto da parte dei candidati, e per le prove pratiche, in spiegazioni date a voce o sulla lavagna. La domanda di dispensa in carta libera, deve essere presentata contemporaneamente alla domanda di inscrizione agli esami. I diplomi e certificati, da rilasciarsi ai candidati predetti, con espressa menzione del presente articolo, sono validi agli effetti scolastici, salvo il disposto dell'art. 2 per quanto riguarda l'inscrizione al corso superiore d'istituto magistrale e ferma restando l'eccezione in favore dei ciechi prevista dall'articolo stesso. Nei diplomi di abilitazione magistrale rilasciati a ciechi deve inoltre esser dichiarato che i diplomi stessi servono unicamente per insegnare negli istituti dei ciechi, secondo le disposizioni speciali in vigore per tali istituti.
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