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Regio decreto 04.05.1925, n. 653

Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione.

Titolo III - Tasse

CAPO I - Del pagamento delle tasse scolastiche.

Art. 114.

La tassa di immatricolazione è dovuta per la prima inscrizione alle lezioni in istituto di un dato tipo, e, una volta pagata, vale senza limiti di tempo per tutti gli istituti dello stesso tipo e grado.

Essa dev'essere pagata contemporaneamente alla prima rata della tassa di frequenza.

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