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Regio decreto 04.05.1925, n. 653

Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione.

Titolo III - Tasse

CAPO I - Del pagamento delle tasse scolastiche.

Art. 116.

La tassa di esame vale esclusivamente per le sessioni dell'anno scolastico cui si riferisce e si paga al momento della presentazione della domanda di ammissione all'esame.

Per i candidati che fruiscono della facoltà consentita dall'art. 31, la tassa di esame per l'ammissione alla prima parte vale anche per l'ammissione alla seconda parte, ma deve essere pagata nuovamente in caso di riprovazione.

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