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Regio decreto 04.05.1925, n. 653

Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione.

Titolo III - Tasse

CAPO I - Del pagamento delle tasse scolastiche.

Art. 117.

I presidi e i presidenti di Commissioni esaminatrici debbono, sotto la loro responsabilità, escludere dalle lezioni dagli scrutini e dagli esami, gli alunni e i candidati che non abbiano soddisfatto il pagamento delle tasse dovute.

Parimenti, non possono rilasciare diplomi o certificati ad alunni o candidati, che non abbiano pagato tutte le tasse, compresa quella di diploma ove sia prescritta.

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