Regio decreto 04.05.1925, n. 653
Titolo III - Tasse
CAPO I - Del pagamento delle tasse scolastiche.
Le tasse pagate non sono rimborsate, se non nel caso in cui l'alunno inscritto non abbia frequentato affatto le lezioni o il candidato non siasi presentato a nessuna prova di esame.
Quando le tasse siano state pagate per istituto di un dato tipo, ma l'inscrizione avvenga in istituto di tipo diverso per il quale siano prescritte tasse maggiori, è dovuta soltanto la differenza fra le tasse pagate e quelle dovute.
Nel caso inverso, non si fa luogo a rimborso
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