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Regio decreto 04.05.1925, n. 653

Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione.

Titolo III - Tasse

CAPO III - Dell'esonero dalle tasse .

Art. 120.

L'esonero totale dal pagamento delle tasse d'immatricolazione e frequenza è accordato ad alunni appartenenti a famiglie, di cui il padre abbia avuto non meno di due figli nati vivi e vitali e di nazionalità italiana, e che abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o idoneità nella sessione di primo esame o la promozione per effetto di scrutinio finale, con non meno di otto decimi del massimo dei punti da assegnarsi nel profitto e, se alunni di Istituto Regio o pareggiato, non meno di otto punti per la condotta nello scrutinio finale dell'ultima classe frequentata.

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