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Regio decreto 04.05.1925, n. 653

Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione.

Titolo III - Tasse

CAPO III - Dell'esonero dalle tasse .

Art. 121.

L'esonero dal pagamento delle tasse di ammissione, licenza, maturità e abilitazione è accordato agli alunni appartenenti a famiglie di cui il padre abbia avuto non meno di due figli nati vivi e vitali di nazionalità italiana, che abbiano goduto dell'esonero della tassa di frequenza e che, nello scrutinio finale dell'ultima classe frequentata, abbiano riportato complessivamente non meno di otto decimi dei punti di profitto e non meno di otto punti per la condotta.

L'esonero per merito non è accordato per esami di idoneità o di ammissione alla prima classe di Istituti medi di 1° grado

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