Regio decreto 04.05.1925, n. 653
Titolo III - Tasse
CAPO III - Dell'esonero dalle tasse .
È accordato l'esonero dalla metà delle tasse effettivamente stabilite dai due precedenti artt. 120 e 121:
a) agli alunni figli unici che abbiano riportato non meno di otto decimi di punti complessivamente assegnati all'esame o allo scrutinio finale e non meno di otto nel voto di condotta;
b) agli alunni appartenenti a famiglie di cui il padre abbia avuto non meno di due figli nati vivi e vitali e di nazionalità italiana se abbiano riportato non meno di sette decimi dei punti complessivamente assegnati all'esame o allo scrutinio finale e non meno di otto nel voto di condotta .
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