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Regio decreto 04.05.1925, n. 653

Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione.

Titolo III - Tasse

CAPO III - Dell'esonero dalle tasse .

Art. 122.

È accordato l'esonero dalla metà delle tasse effettivamente stabilite dai due precedenti artt. 120 e 121:

a) agli alunni figli unici che abbiano riportato non meno di otto decimi di punti complessivamente assegnati all'esame o allo scrutinio finale e non meno di otto nel voto di condotta;

b) agli alunni appartenenti a famiglie di cui il padre abbia avuto non meno di due figli nati vivi e vitali e di nazionalità italiana se abbiano riportato non meno di sette decimi dei punti complessivamente assegnati all'esame o allo scrutinio finale e non meno di otto nel voto di condotta .

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