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Regio decreto 04.05.1925, n. 653

Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione.

Titolo III - Tasse

CAPO III - Dell'esonero dalle tasse .

Art. 124.

Coloro che, trovandosi nelle condizioni volute, non possano per giustificati motivi frequentare la classe o presentarsi all'esame, per cui avrebbero avuto diritto all'esonero, possono chiedere ed ottenere tale beneficio non appena siano in grado di riprendere gli studi.

Agli alunni di cui all'articolo precedente, il beneficio predetto si applica anche nel caso in cui essi abbiano giustificatamente perduto l'una o l'altra delle sessioni d'esame.

La valutazione dei motivi giustificanti la dilazione del beneficio è demandata inappellabilmente al preside, che deve rilasciare il certificato di profitto di cui all'articolo seguente.

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