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Regio decreto 04.05.1925, n. 653

Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione.

Titolo III - Tasse

CAPO III - Dell'esonero dalle tasse .

Art. 125.

Gli aspiranti all'esonero per merito debbono presentare al preside competente, nel termine prescritto per il pagamento della tassa corrispondente, o della prima rata di essa, domanda in carta legale corredata del nulla osta dell'Intendenza di finanza in cui si attesti la condizione economica disagiata della famiglia, e di un'attestazione in carta libera del preside dell'istituto di provenienza, da cui risultino i requisiti di profitto rispettivamente prescritti.

Gli orfani di guerra e gli altri aspiranti di cui all'art. 123 presentano la domanda al preside competente, entro il termine predetto, unendovi i documenti da cui risulti la loro condizione di aventi diritto all'esonero e l'attestazione del preside dell'istituto di provenienza circa l'approvazione conseguita.

Qualora la domanda di esonero debba precedere l'accertamento dei requisiti di profitto, basterà che il preside competente dichiari che il candidato può ragionevolmente aspirare al beneficio dell'esonero; e, in tal caso, la domanda sarà accolta condizionatamente e dovrà essere regolarizzata, prima dell'accoglimento definitivo, con la presentazione dell'attestazione di cui ai commi precedenti.

Gli stranieri e tutti coloro che siano esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche in virtù dei Regi decreti 11 marzo 1923, n. 563 , e 31 dicembre 1923, n. 2975 , dovranno presentare soltanto i documenti da cui risulti la qualità che dà loro diritto all'esonero.

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