Regio decreto 04.05.1925, n. 653
Titolo III - Tasse
CAPO III - Dell'esonero dalle tasse .
Le domande s'intendono senz'altro accolte quando il preside, riconosciutane la regolarità, le abbia accettate in luogo del pagamento della tassa.
Esse sono sottoposte, nella prima adunanza dopo l'inizio delle lezioni o nell'ultima prima dell'inizio degli esami, secondo che si tratti di esonero dalla tassa di immatricolazione o frequenza oppure da tassa di esame, alla ratifica del Collegio dei professori, il quale dovrà limitarsi ad accertare la regolarità della concessione.
Qualora la domanda sia respinta o la ratifica negata, l'interessato non può essere ammesso alle lezioni o presentarsi agli esami se non provveda immediatamente al pagamento delle tasse in questione.
L'esonero dalle tasse s'intende sempre esteso alle relative sopratasse.
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