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Regio decreto 04.05.1925, n. 653

Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione.

Titolo III - Tasse

CAPO III - Dell'esonero dalle tasse .

Art. 126.

Le domande s'intendono senz'altro accolte quando il preside, riconosciutane la regolarità, le abbia accettate in luogo del pagamento della tassa.

Esse sono sottoposte, nella prima adunanza dopo l'inizio delle lezioni o nell'ultima prima dell'inizio degli esami, secondo che si tratti di esonero dalla tassa di immatricolazione o frequenza oppure da tassa di esame, alla ratifica del Collegio dei professori, il quale dovrà limitarsi ad accertare la regolarità della concessione.

Qualora la domanda sia respinta o la ratifica negata, l'interessato non può essere ammesso alle lezioni o presentarsi agli esami se non provveda immediatamente al pagamento delle tasse in questione.

L'esonero dalle tasse s'intende sempre esteso alle relative sopratasse.

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