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Regio decreto 04.05.1925, n. 653

Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione.

Titolo IV - Disposizioni generali

Art. 131.

I presidi hanno facoltà di accogliere domande presentate fuori termine e di consentire inscrizioni in soprannumero. Possono anche consentire inscrizioni condizionate alle lezioni e agli esami, in attesa che sul quesito da essi proposto al riguardo o sul ricorso presentato dagli interessati siasi pronunciata l'autorità competente.

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