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Regio decreto 28.10.1940, n. 1443

Codice di procedura civile (Disposizioni di principale interesse in tema di controversie individuali di lavoro).

Libro secondo - Del processo di cognizione

Titolo IV - Norme per le controversie in materia di lavoro

Capo I - Delle controversie individuali di lavoro

Art. 410 - Tentativo obbligatorio di conciliazione

Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo 409 e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti e accordi collettivi deve promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisca mandato, il tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all'articolo 413.

La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.

La commissione, ricevuta la richiesta, tenta la conciliazione della controversia, convocando le parti, per una riunione da tenersi non oltre dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

Con provvedimento del direttore dell'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione è istituita in ogni provincia, presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione, una commissione provinciale di conciliazione composta dal direttore dell'Ufficio stesso o da un suo delegato, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive

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