Regio decreto 28.10.1940, n. 1443
Libro secondo - Del processo di cognizione
Titolo IV - Norme per le controversie in materia di lavoro
Capo I - Delle controversie individuali di lavoro
Il tentativo di conciliazione, anche se nelle forme previste dai contratti e accordi collettivi, deve essere espletato entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta.
Trascorso inutilmente tale termine, il tentativo di conciliazione si considera comunque espletato ai fini dell'articolo 412 bis.
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