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Regio decreto 28.10.1940, n. 1443

Codice di procedura civile (Disposizioni di principale interesse in tema di controversie individuali di lavoro).

Libro secondo - Del processo di cognizione

Titolo IV - Norme per le controversie in materia di lavoro

Capo I - Delle controversie individuali di lavoro

Art. 411 - Processo verbale di conciliazione

Se la conciliazione riesce, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal presidente del Collegio che ha esperito il tentativo, il quale certifica l' autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

Il processo verbale è depositato a cura delle parti o dell'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione nella cancelleria della pretura nella cui circoscrizione è stato formato. Il pretore, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto .

Se il tentativo di conciliazione si è svolto in sede sindacale, il processo verbale di avvenuta conciliazione è depositato presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione a cura di una delle parti o per il tramite di un'associazione sindacale. Il direttore, o un suo delegato, accertatane l'autenticità, provvede a depositarlo nella cancelleria della pretura nella cui circoscrizione è stato redatto. Il pretore, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto .

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