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Regio decreto 28.10.1940, n. 1443

Codice di procedura civile (Disposizioni di principale interesse in tema di controversie individuali di lavoro).

Libro secondo - Del processo di cognizione

Titolo IV - Norme per le controversie in materia di lavoro

Capo I - Delle controversie individuali di lavoro

Art. 413 - Giudice competente

Le controversie previste dall'art. 409 sono in primo grado di competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro.

Competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova l' azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.

Tale competenza permane dopo il trasferimento dell'azienda o la cessazione di essa o della sua dipendenza, purché la domanda sia proposta entro sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione.

Competente per territorio per le controversie previste dal numero 3) dell'art. 409 è il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell'agente, del rappresentante di commercio ovvero del titolare degli altri rapporti di collaborazione di cui al predetto numero 3) dell'art. 409.

Qualora non trovino applicazione le disposizioni dei commi precedenti, si applicano quelle dell'art. 18.

Sono nulle le clausole derogative della competenza per territorio .

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