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Regio decreto 28.10.1940, n. 1443

Codice di procedura civile (Disposizioni di principale interesse in tema di controversie individuali di lavoro).

Libro secondo - Del processo di cognizione

Titolo IV - Norme per le controversie in materia di lavoro

Capo I - Delle controversie individuali di lavoro

Art. 431 - Esecutorietà della sentenza

Le sentenze che pronunciano condanna a favore del lavoratore per crediti derivanti dai rapporti di cui all'art. 409 sono provvisoriamente esecutive.

All'esecuzione si può procedere con la sola copia del dispositivo, in pendenza del termine per il deposito della sentenza .

Il giudice di appello può disporre con ordinanza non impugnabile che l' esecuzione sia sospesa quando dalla stessa possa derivare all' altra parte gravissimo danno .

La sospensione disposta a norma del comma precedente può essere anche parziale e, in ogni caso, l'esecuzione provvisoria resta autorizzata fino alla somma di lire 500 mila.

Le sentenze che pronunciano condanna a favore del datore di lavoro sono provvisoriamente esecutive e sono soggette alla disciplina degli articoli 282 e 283.

Il giudice di appello può disporre con ordinanza non impugnabile che l' esecuzione sia sospesa in tutto o in parte quando ricorrono gravi motivi.

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