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Regio decreto 28.10.1940, n. 1443

Codice di procedura civile (Disposizioni di principale interesse in tema di controversie individuali di lavoro).

Libro secondo - Del processo di cognizione

Titolo IV - Norme per le controversie in materia di lavoro

Capo I - Delle controversie individuali di lavoro

Art. 433 - Giudice d'appello

L'appello contro le sentenze pronunciate nei processi relativi alle controversie previste nell'art. 409 deve essere proposto con ricorso davanti al tribunale territorialmente competente in funzione di giudice del lavoro .

Ove l'esecuzione sia iniziata prima della notificazione della sentenza, l' appello può essere proposto con riserva dei motivi che dovranno essere presentati nel termine di cui all' art. 434 .

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