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Regio decreto 28.10.1940, n. 1443

Codice di procedura civile (Disposizioni di principale interesse in tema di controversie individuali di lavoro).

Libro secondo - Del processo di cognizione

Titolo IV - Norme per le controversie in materia di lavoro

Capo I - Delle controversie individuali di lavoro

Art. 417 - Costituzione e difesa personali delle parti

In primo grado la parte può stare in giudizio personalmente quando il valore della causa non eccede le lire 250 mila .

La parte che sta in giudizio personalmente propone la domanda nelle forme di cui all'art. 414 o si costituisce nelle forme di cui all'art. 416 con elezione di domicilio nell'ambito del territorio della Repubblica.

Può proporre la domanda anche verbalmente davanti al pretore che ne fa redigere processo verbale .

Il ricorso o il processo verbale con il decreto di fissazione dell'udienza devono essere notificati al convenuto e allo stesso attore, a cura della cancelleria entro i termini di cui all'art. 415 .

Alle parti che stanno in giudizio personalmente ogni ulteriore atto o memoria deve essere notificato dalla cancelleria .

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