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Legge 22.04.1941, n. 633

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. (G.U. 16.07.1941, n. 166)

Titolo I - Disposizioni sul diritto d'autore

Capo I - Opere protette

Art. 4 -

Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale.

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