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Legge 22.04.1941, n. 633

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. (G.U. 16.07.1941, n. 166)

Titolo I - Disposizioni sul diritto d'autore

Capo II - Soggetti del diritto

Art. 11 -

Alle amministrazioni dello Stato, ..., 7 alle Province ed ai Comuni, spetta il diritto di autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese.

Lo stesso diritto spetta agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, salvo diverso accordo con gli autori delle opere pubblicate, nonché alle accademie e agli altri enti pubblici culturali sulla raccolta dei loro atti e sulle loro pubblicazioni.

7

Il partito nazionale fascista, citato fra gli altri enti titolari di diritto d'autore, è stato soppresso con R.D.L. 2 agosto 1943, n. 704.

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