Legge 22.04.1941, n. 633
Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. (G.U. 16.07.1941, n. 166)
Titolo I - Disposizioni sul diritto d'autore
Capo II - Soggetti del diritto
Chi abbia rappresentato, eseguito o comunque pubblicato un'opera anonima, o pseudonima, è ammesso a far valere i diritti dell'autore, finché non sia rivelato.
Questa disposizione non si applica allorché si tratti degli pseudonimi indicati nel secondo comma dell'articolo precedente.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.