Legge 22.04.1941, n. 633
Titolo I - Disposizioni sul diritto d'autore
Capo III - Contenuto e durata del diritto di autore
Sezione I - Protezione della utilizzazione economica dell'opera
Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro.
Articolo aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518 (G.U. 31.12.1992, n. 306, S.O.) e poi sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 6 maggio 1999, n. 169.
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